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Giudice Sportivo: Ndicka entra in diffida, settima sanzione per Mancini. Multa di 50.000 euro e diffida specifica per l’Inter

Giudice Sportivo: Ndicka entra in diffida, settima sanzione per Mancini. Multa di 50.000 euro e diffida specifica per l’Inter

Conclusa la ventitreesima giornata di campionato il  Giudice Sportivo  Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte: per quanto riguarda la  Roma ,  Gianluca Manci…

Conclusa la ventitreesima giornata di campionato il  Giudice Sportivo  Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte: per quanto riguarda la  Roma ,  Gianluca Mancini ha rimediato la settima sanzione mentre Evan Ndicka è entrato in diffida . Terza ammonizione per Neil El Aynaoui e secondo cartellino giallo per Lorenzo Pellegrini . I calciatori giallorossi diffidati sono quindi Evan Ndicka e Wesley . 50.000 euro di multa e diffida specifica per l' Inter in seguito al petardo lanciato dal settore ospiti nei pressi del portiere Emil Audero nel corso di Cremonese-Inter . La società nerazzurra è stata sanzionata "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti; rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa. Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l'incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS". (legaseriea.it) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE

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